IMPOSTE GAS NATURALE

Tutte le forniture di gas naturale destinato alla combustione, sia per usi civili che per usi industriali, sono soggette alle seguenti imposte:

accise, imposta erariale sul consumo;

addizionali regionali;

IVA.

Lo Stato prevede delle agevolazioni con aliquote ridotte o esenzioni sia per i clienti privati, ossia gli utenti domestici, sia per le imprese.

Le accise si applicano, in base al Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 (Testo Unico delle Accise), ai metri cubi di gas consumati dal Cliente finale (€/Smc). L’applicazione delle aliquote viene differenziata in funzione della tipologia di utilizzo del gas metano per due categorie: civile o industriale.

Le addizionali regionali, sono state introdotte dalla legge 14/06/1990 n. 158 e successivo Decreto Legislativo 21/12/1990 n. 398 e hanno aliquote diverse a seconda della Regione in cui si trova la fornitura. Anche le addizionali regionali si applicano ai metri cubi di gas consumato dal Cliente finale (€/Smc).

Le Regioni a statuto speciale non applicano le addizionali regionali. La Regione Lombardia ha deciso di non applicarla, mentre altre regioni, come Liguria e Abruzzo, hanno aliquote diverse in funzione della zona climatica in cui si trova l’abitazione.

L’IVA, stabilita con il D.P.R 26/10/1972 n.633 e successive modifiche e integrazioni, si applica sull’imponibile risultate dalla bolletta, comprese accise ed addizionali regionali.

Le aliquote imposte applicate sulle forniture del gas naturale sono disponibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al seguente link https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm.

Agevolazioni su accise ed addizionali regionali

IVA ridotta al 10%