Tutte le forniture di gas naturale destinato alla combustione, sia per usi civili che per usi industriali, sono soggette alle seguenti imposte:
– accise, imposta erariale sul consumo;
– addizionali regionali;
– IVA.
Lo Stato prevede delle agevolazioni con aliquote ridotte o esenzioni sia per i clienti privati, ossia gli utenti domestici, sia per le imprese.
Le accise si applicano, in base al Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 (Testo Unico delle Accise), ai metri cubi di gas consumati dal Cliente finale (€/Smc). L’applicazione delle aliquote viene differenziata in funzione della tipologia di utilizzo del gas metano per due categorie: civile o industriale.
Le addizionali regionali, sono state introdotte dalla legge 14/06/1990 n. 158 e successivo Decreto Legislativo 21/12/1990 n. 398 e hanno aliquote diverse a seconda della Regione in cui si trova la fornitura. Anche le addizionali regionali si applicano ai metri cubi di gas consumato dal Cliente finale (€/Smc).
Le Regioni a statuto speciale non applicano le addizionali regionali. La Regione Lombardia ha deciso di non applicarla, mentre altre regioni, come Liguria e Abruzzo, hanno aliquote diverse in funzione della zona climatica in cui si trova l’abitazione.
L’IVA, stabilita con il D.P.R 26/10/1972 n.633 e successive modifiche e integrazioni, si applica sull’imponibile risultate dalla bolletta, comprese accise ed addizionali regionali.
Le aliquote imposte applicate sulle forniture del gas naturale sono disponibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al seguente link https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm.
Agevolazioni su accise ed addizionali regionali
Per le imposte sul gas sono previste delle agevolazioni sulle aliquote per alcune tipologie di aziende. In particolare, hanno diritto alle
agevolazioni fiscali sulla fornitura di gas naturale tutti i Clienti Altri Usi (Micro Business e Business) il cui codice ATECO rientri nell’elenco delle attività agevolate facilmente reperibile in rete (si riporta a seguire un link utile a tal fine https://www.energiaelettricaperaziende.it/diritto-aliquota-ridotta-accisa-sul-gas-metano/).
IVA ridotta al 10%
Per il gas impiegato in usi civili si applica l’IVA ridotta al 10% solamente ai primi 480 metri cubi consumati nell’anno. Per usi civili si intendono le tipologie di utilizzo diverse da quelle industriali, quindi le utenze domestiche. Inoltre, rientrano nella categoria degli usi civili anche scuole, caserme e case di riposo.
Inoltre, si applica l’IVA ridotta la 10%, per le utenze Altri Usi (Micro Business e Business) rientranti nelle seguenti categorie:
– imprese estrattive e manifatturiere, (sezione C, codice ATECO) comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili;
– aziende agricole;
– imprese che impiegano gas per la produzione di energia elettrica;
– imprese che usano gas in centrali di cogenerazione, ossia la produzione combinata di elettricità e calore.