COSA SONO E COME FUNZIONANO I CONTABILIZZATORI DI CALORE?

Sembra anacronistico parlare di calore e riscaldamento nei mesi più caldi dell’anno, tuttavia i termini di legge prevedono una scadenza improrogabile al 30 giugno, salvo eccezioni, per quei sistemi tecnicamente definiti contabilizzatori di calore. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire innanzitutto di cosa stiamo parlando. I ripartitori di calore sono strumenti di termoregolazione che consentono di gestire automaticamente la temperatura in ogni unità immobiliare suddividendo le spese secondo i singoli consumi effettivi. Sono obbligatori per i condomini e consentono, come anticipato, di garantire una corretta divisione delle spese di riscaldamento. Come funzionano? Semplice: appena un ambiente inizia lentamente a riscaldarsi, la valvola termostatica comincia a a chiudersi diminuendo la quantità di energia assorbita da quel determinato radiatore.

In questo modo, il ripartitore dei consumi registrerà un calo del consumo. A differenza del sistema di riscaldamento centralizzato, l’adozione dei contabilizzatori di calore consentono di risparmiare il 25% di energia. Esistono due tipologie di impianti di termoregolazione: diretti, particolarmente utilizzati per i condomini degli anni ’90 con un sistema di distribuzione orizzontale e gli impianti indiretti, per gli edifici fine anni 80 che prevedono impianti a colonne e distribuzione verticale: in questo caso infatti i condomini non dispongono di un “ingresso di derivazione” individuale per ogni unità abitativa.

RIPARTITORI DI CALORE: COSA PREVEDE LA LEGGE?

Secondo il Dlgs 102/2014 dedicato a condomini ed edifici polifunzionali il termine di scadenza, salvo proroghe, è fissato per il 30 giugno 2017. A partire dal 1° luglio diverranno operative le sanzioni (assai severe: multa tra le 500 e le 2.500 euro a unità immobiliare per il proprietario inottemperante). Durante la prima stagione termica successiva all’installazione sarà possibile ripartire le spese secondo i millesimi di proprietà. In seguito secondo i consumi effettivi in base a quanto stabilito dalla Norma Uni 10200. Nel momento in cui non sia possibile la sua applicazione  o laddove vi siano differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50% si attribuirà almeno il 70% della spesa energetica ai consumi volontari, il rimanente ripartito secondo un parametro deciso dall’assemblea. Qualora l’installazione di sistemi di contabilizzazione di calore non sia tecnicamente possibile, o non sia economicamente conveniente, una relazione tecnica garantirà la possibilità di non osservare l’obbligo. In mancanza di una proroga ulteriore, dal 1° luglio sarà problematica la posizione anche per quanti, in condominio, hanno deliberato ma non si sono ancora adeguati alla installazione dei contabilizzatori di calore. Il Ministero ha infatti specificato che non è sufficiente aver deliberato i lavori, ma è necessario averli effettivamente realizzati entro il 30 giugno 2017. Diversa la questione per il bonus elettrico: tempi e modalità differenti per la sua richiesta ma risparmio sicuro e vantaggioso per i nuclei familiari.